Precisazioni relative alla tassazione degli "zainetti"
06 Nov 2019
Di seguito domande e risposte relative a quanto in oggetto.
DOMANDA
Buongiorno, vi chiedo cortesemente delucidazioni in merito alla probabile liquidazione dello "zainetto" in relazione alla tassazione.
E' un quesito che mi hanno posto molti colleghi pensionati sia nel corso di incontri che nel corso di telefonate.
Nell'allegato "A" di ORION viene indicato che il regime fiscale degli importi maturati prima del 1° gennaio 2001 saranno soggetti al regime di "tassazione separata". Risulta però poco chiaro come sarà la tassazione dopo il 31° dicembre 2000 e cioé:
- Quello maturato fino al 31 dicembre 2000 tassazione separata e dopo a tassazione ordinaria?;
- Chi è andato via dalla banca entro il 31 dicembre 2000 a tassazione separata e chi è andato via dopo sarà tassato totalmente a tassazione ordinaria?;
- Per cessazione servizio s'intende la data in cui una persona è andato in pensione INPS oppure quando è andato in esodo?
Ringraziandovi per l'attenzione porgo cordiali saluti.
RISPOSTA
Data dal Fondo Pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma.
TASSAZIONE RENDITE PENSIONISTICHE
Tutte le pensioni degli iscritti al Fondo Pensione ex Banca di Roma risultano già completamente maturata alla data del 31.12.1997.
Anche per gli iscritti in servizio a tale data l'ammontare del trattamento è stato calcolato partendo dall’importo base della pensione al 31.12.1997 ottenuto in funzione della retribuzione in godimento al 31.12.1997 e dell’anzianità contributiva maturata a tale data.
La normativa fiscale prevede che alle somme da liquidare che derivano dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate anteriormente all’anno 2001 - come nel caso delle prestazioni erogate dal Fondo ex BdR - si applichi il regime della tassazione separata secondo la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 47/2000”.
In particolare, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate diramate con Risoluzione n. 30/E del 31 gennaio 2002, sarà applicata la c.d. ”aliquota interna”, determinata secondo i criteri previsti per il TFR, ai sensi dell’art. 17, co. 2, ultimo periodo del D.P.R. 917/86 (vigente sino al 31/12/2000) sulla base del c.d. “reddito di riferimento”.
Per quanto sopra, dal punto di vista della tipologia di assoggettamento fiscale, non si deve prendere a riferimento la data di decorrenza della fruizione della pensione bensì il momento della maturazione del trattamento che, come sopra esplicitato, è riferito alla data del 31.12/1997.
CESSAZIONE DAL SERVIZIO
Per cessazione dal servizio si intende la data di risoluzione del rapporto indipendentemente dalla circostanza che ad essa consegua l’accesso diretto alla pensione INPS ovvero l’esodo per inserimento nel Fondo di Solidarietà