IMU 2018 - chi paga?
07 Dic 2018
Dal Sito www.informazionefiscale,it riprendiamo l’articolo di Anna Maria D’Andrea
Tutte le esenzioni e riduzioni
IMU 2018: esenzioni e chi paga l'imposta sulla casa in scadenza il 17 dicembre 2018. Ecco tutte le agevolazioni e riduzioni previste per il saldo
30 NOVEMBRE 2018
IMU 2018: facciamo il punto su chi paga e quali sono invece le esenzioni e riduzioni previste in vista della scadenza del saldo del 17 dicembre.
La seconda rata dell’Imposta Municipale Propria sulla casa dovrà essere pagata entro lunedì 17 dicembre 2018, dopo il primo appuntamento con il saldo che come di consueto è stato a giugno.
Tuttavia la scadenza del saldo di dicembre 2018 (che ricordiamo essere anche quella per il versamento Tasi 2018) non coinvolgerà tutti i contribuenti perché, come ormai noto, non si paga l’IMU sulla prima casa.
Per capire chi sono i soggetti obbligati e quali i casi di esenzione e riduzioneprevisti è necessario analizzare nel dettaglio chi paga l’IMU e chi no: la normativa prevede numerosi casi di esonero dal pagamento dell’imposta nonché agevolazioni.
Il presupposto IMU, ovvero la condizione che fa scattare l’obbligo di pagamento, è il possesso di qualunque tipo di fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli. Nell’obbligo vi rientrano anche le abitazioni principali considerate di lusso ai fini catastali e relative pertinenze, ovvero appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.
IMU 2018: chi paga e chi no
Chi paga l’IMU 2018? Come già anticipato, tra i soggetti obbligati al versamento del saldo e dell’acconto dell’imposta rientrano tutti i contribuenti possessori di immobili nel Comune.
Rientrano nella categoria di contribuenti tenuti al pagamento dell’IMU 2018tutti i contribuenti che detengono un diritto reale sulla casa o sul terreno, anche in caso di residenza all’estero per le persone fisiche ovvero di società con sede legale in un Paese diverso dall’Italia.
Dal momento che il presupposto dell’IMU è il possesso di qualunque tipo di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, in linea di principio ogni cittadino che è proprietario di questa tipologia di immobili potrebbe dover pagare il tributo.
L’IMU 2018 non si paga, tuttavia, sull’abitazione principale (c.d. prima casa), sui terreni agricoli di coltivatori diretti e IAP e su quelli situati in zone montane o isole minori.
Inoltre sono previsti alcuni casi in cui è possibile beneficiare della riduzione dell’IMU, come nel caso di immobili locati con contratto di comodato d’uso gratuito tra genitori e figli, per i quali è prevista una riduzione del 50% della base imponibile analogamente all’agevolazione prevista per immobili storici e inagibili.
Si riporta di seguito un’utile tabella riepilogativa dei casi di esenzione IMU e Tasi 2018:
Tipologia fabbricato IMU TASI
abitazione principale cat. Catastali
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 esclusa esclusa
abitazione principale cat. catastali
A/1, A/8, A/9 soggetta a imposta soggetta a imposta
altri fabbricati soggetti a imposta soggetti a imposta
fabbricati rurali strumentali esclusi soggetti a imposta
aree fabbricabili soggette a imposta soggette a imposta
terreni agricoli soggetti a imposta esclusi
Scendiamo nel dettaglio e vediamo punto per punto quali sono le esenzioni IMU 2018 e chi paga invece beneficiando delle agevolazioni e delle riduzionipreviste.
Esenzione IMU prima casa 2018
Confermata l’esenzione IMU sulla prima casa anche nel 2018: l’imposta non si paga dunque per tutte le abitazioni principali (e relative pertinenze) rientranti nelle categorie catastali A\2, A\3, A\4, A\5, A\6 e A\7. Al contrario, invece, sarà obbligatorio pagare l’IMU quando la prima casa rientra tra gli immobili cosiddetti di lusso, ovvero appartenenti alle categorie catastali A\8, A\9 e A\10.
Cos’è l’abitazione principale ai fini IMU? Ad aiutarci a capire quando si applica l’esonero dall’IMU è il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011:
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”
È chiaro dunque che rientrano nella categoria di immobili esenti IMU nel 2018 quelli per i quali risultano rispettati i seguenti requisiti:
- residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare;
- dimora abituale, cioè luogo in cui il soggetto risiede in maniera continuativa nel tempo.
La stessa tipologia di esenzione si applica anche alla Tasi, con regole diverse nel caso di immobile in locazione.
IMU 2018: tutti i casi di esenzione
Oltre all’esenzione IMU per la prima casa, la legge prevede alcune tipologie di assimilazione ad abitazione principale che di fatto estendono l’esonero dal pagamento dell’imposta ad ulteriori categorie di soggetti.
In sostanza si tratta di fabbricati che vengono considerati come prima casa pur non essendolo.
L’esenzione IMU 2018 si applica quindi per le seguenti tipologie di immobili:
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;
- la casa coniugale assegnata al coniuge dal provvedimento del giudice in caso di separazione o divorzio;
- una unità immobiliare in possesso del personale di servizio permanente delle Forze armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
- una sola unità immobiliare di proprietà di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE solo se già pensionato nel Paese dove risiede e se l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso.
Ciascun Comune può inoltre stabilire ulteriori casi di assimilazione ad abitazione principale e la più frequenta riguarda i casi di esenzione IMU per l’unità immobiliare posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabiliche abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari. La casa deve in ogni caso non deve risultare affittata.
L’Imu risulta inoltre non dovuta per quegli immobili costruiti da un’impresa edilizia e adibiti alla vendita e fintanto che non risultano affittati. Sono esenti dalla tassa anche i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Non è richiesto il pagamento neanche per gli immobili posseduti dallo Statoe dai terreni agricoli che:
- sono situati all’interno dei comuni definiti come “parzialmente delimitati” nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
- sono di proprietà di coltivatori o imprenditori agricoli professionali che rientrano nelle categorie del D. Lgs. 99/2004 e iscritti alla previdenza agricola;
- si trovano sulle isole specificate dall’allegato A della legge 448/2001;
- sono a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
IMU 2018: riduzione del 50% per comodato d’uso gratuito
Oltre alle esenzioni, la legge prevede alcune agevolazioni nel calcolo IMU 2018 e una di queste riguarda la seconda casa concessa in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado.
In questi casi si avrà diritto alla riduzione del 50% della base imponibile IMU 2018: l’agevolazione spetta nel caso in cui l’immobile venga concesso in comodato d’uso gratuito tra genitori o figli nel rispetto di specifici requisiti.
Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2016 è prevista una riduzione del 25% per le unità immobiliari locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che dunque è dovuta in misura pari al 75% dell’imposta determinata sulla base delle aliquote stabilite dal comune.
Lo sconto del 50 per cento in caso di seconda casa concessa in comodato d’uso si applica qualora il contratto sia stato regolarmente registrato entro 20 giorni in caso di contratto scritto o presentando richiesta all’Agenzia delle Entrate in caso di contratto verbale.
Inoltre, l’agevolazioni Imu e Tasi sugli immobili concessi in comodato d’uso tra genitori e figli, si applica secondo le seguenti regole:
- l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
- il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso;
- il comodante deve presentare la dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.
Le stesse regole valgono anche per la Tasi 2018: in tal caso il locatore pagherà applicando l’agevolazione del 50% mentre l’affittuario sarà esonerato dal pagamento in quanto l’immobile è considerato come prima casa (e pertanto totalmente esente).