Blocco della Perequazione - Sentenza della Consulta
23 Giu 2015
Fermo restando che l'Associazione, al momento, non ha ancora preso una posizione riservandosi di definirla e comunicarla a ridosso della conversione in Legge del D.L. n. 65/15, di seguito riportiamo, per completezza di informazione, una nota inviataci dall'Avvocato Michele Iacoviello, consulente legale della Fap Credito:
"L’ Inps ad agosto non pagherà l’ aumento mensile, ma solo il “bonus” di Poletti a stralcio degli arretrati.
Il Messaggio Inps del 12 giugno 2015 n. 4017 comunica che non ci sarà nessuna ricostituzione delle pensioni ma solamente il pagamento del rimborso (bonus) fissato dal decreto legge n. 65 del 2015.
L’INPS informa inoltre che gli Istituti di patronato dovranno respingere eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati e che, di conseguenza, le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell’attività espletata.
Quindi:
- L' INPS NON PAGHERÀ L' AUMENTO MENSILE A NESSUNO;
- I PATRONATI NON SI AZZARDINO A RICHIEDERLO, PERCHÈ LAVORERANNO GRATIS E SENZA RIMBORSO.
Intanto la conversione del Decreto trova ostacoli negli Uffici Studi della Camera. Si veda in proposito:
- la Relazione al Disegno di Legge di conversione;
- la Relazione del Servizio Studi della Camera;
- la Scheda di lettura della Camera sul Decreto Legge.
Confermo l' importanza di scrivere all' INPS per evitare eventuali prescrizioni.
Prima della conversione in legge del Decreto, però, non sarebbe serio pretendere di indicare con precisione quali azioni si possono intraprendere contro l' INPS.
La class action in Italia
E' bene però tener presente che in Italia, in realtà, non esiste la class action americana, che vale anche per i non ricorrenti.
Questa possibilità esiste solo in una norma limitata ai consumatori (art. 140 bis del codice di consumo), ed in un progetto di legge approvato alla Camera, oggi all' esame del Senato.
Questo progetto, nella sua attuale formulazione, non sembra però includere le azioni contro l' INPS.
Contro l' INPS si possono solo ipotizzare ricorsi collettivi, che sono limitati ai soli ricorrenti (e quindi diversi dalla class action americana).
Questi ricorsi collettivi vanno presentati presso il Tribunale competente per ciascuna sede INPS, in base al criterio della residenza del pensionato (anche nel caso di accentramento delle posizioni a Milano Missori). Queste considerazioni doverose sono in risposta a tante voci che troppo facilmente parlano di una class action che invece non esiste in Italia, e non a caso....
SINTESI DEL PROBLEMA
- La Legge Fornero
La Legge Fornero aveva bloccato per gli anni 2012 e 2013 la perequazione automatica delle pensioni superiori ad € 1.405,05.
Si è trattato del più severo blocco della perequazione mai attuato, arrivando a toccare fasce deboli di pensionati mai toccate prima.
Per questo è stata dichiarata incostituzionale.
Negli altri anni di blocco della perequazione erano state penalizzate solo le pensioni più elevate.
- La sentenza 70/15 della Corte Costituzionale
La sentenza della Corte Costituzionale ha imposto all’ INPS e ai Fondi Integrativi il ripristino degli aumenti di perequazione indebitamente bloccati sulla pensione.
La relativa problematica è illustrata sul nostro sito al seguente link: chiarimenti ed istruzioni.
- Chi è interessato
Tutti coloro che nel 2012 e 2013 hanno percepito una pensione (anche sommando varie pensioni INPS ed integrative e di reversibilità) superiori ad € 1.405,05 lorde mensili.
Gli aumenti e gli arretrati dal 2012 spettano sia sulla pensione Inps che su quella complementare (o integrativa).
- Cosa spetta
Spettano sia gli arretrati dal 1° gennaio 2012 che l' aumento mensile per il futuro.
Spettano anche gli interessi e la rivalutazione sugli arretrati.
La tabella degli aumenti e degli arretrati è consultabile sul nostro sito.
- Il Decreto Legge del Governo
Dopo la sentenza della Corte, il Governo - per non pagare tutto il dovuto - ha emanato il D.L. 21 maggio 2015 n. 65, che ha ridotto enormemente e spesso addirittura escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti.
Il suddetto Decreto Legge deve essere ancora convertito in legge, ed il termine per la conversione scade il 21 luglio.
- Cosa fare
In attesa della conversione in legge del Decreto Legge n. 65/15, è opportuno comunque interrompere la prescrizione con i moduli predisposti dal nostro Studio e scaricabili dal nostro sito: Modulistica da scaricare.
- Le iniziative legali
Occorre distingure fra l' INPS e i Fondi Integrativi
L' INPS invoca il Decreto Legge n. 65/15, che a nostro avviso è illegittimo, ma con il quale è necessario confrontarsi sotto il profilo dell' incostituzionalità.
In attesa della conversione del Decreto Legge, cui potrebbero anche essere apportate delle modifiche, non è possibile al momento prevedere in anticipo quali saranno le iniziative legali che si renderanno necessarie contro l' INPS (non sarebbe serio).
Il nostro Studio segue attivamente ed a livello nazionale, con numerose Associazioni di Pensionati, lo sviluppo della situazione.
Subito dopo la conversione in legge del Decreto, daremo le opportune indicazioni.
Per i FONDI INTEGRATIVI, al contrario, il Decreto Legge è del tutto estraneo ed inapplicabile rispetto alla pensione integrativa, essendo stato emanato dichiaratamente “nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica”, e quindi per la sola tutela del bilancio pubblico e non certo di quello privato.
Allo stesso nessun rilievo possono avere le decisioni che vorrà assumere l’ INPS, che è sfornito di poteri autorizzativi e che ha già perso la causa in Corte Costituzionale.
Si può quindi subito procedere giudizialmente verso i Fondi Integrativi, chiedendo anche un decreto ingiuntivo al Giudice del Lavoro.
- Conclusioni
Per l' INPS è bene spedire la raccomandata interruttiva della prescrizione, e seguire gli aggiornamenti sul nostro sito, in attesa della conversione del Decreto Legge.
Per i Fondi Integrativi si può procedere subito."
8 giugno 2015
Firmato Avv. Michele Iacoviello