Il Nostro Statuto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA

STATUTO SOCIALE

DECORRENZA 27 APRILE 2023 – con modifiche approvate dall’Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

 

 

Art. 1

Costituzione – Sede – Durata – Scopi

L’Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma si è costituita in Roma il 22 ottobre 1953 con la denominazione di “Unione Nazionale Pensionati del Banco di Roma” ed ha sede in Roma.

L’Associazione ha durata illimitata, non ha fine di lucro ed ha per scopo la tutela degli interessi morali e materiali della categoria.

Art. 2

Facoltà di adesioni

L’Associazione può aderire ad associazioni/federazioni di categoria a carattere nazionale e sopranazionale; può dar luogo a fusioni e/o incorporazioni con altre associazioni della stessa categoria.

Per il conseguimento degli scopi sociali può concludere accordi con altri soggetti nonché partecipare ad iniziative con altre associazioni/federazioni, anche a carattere sindacale. 

Art. 3

Requisiti degli associati

Possono ottenere l’iscrizione all’Associazione sia i partecipanti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit - in servizio, titolari di pensione e/o esodati e/o differiti - sia i partecipanti o ex partecipanti a forme di previdenza complementare a qualsivoglia titolo direttamente o indirettamente riferibili al Gruppo UniCredit, sia in servizio che in quiescenza.

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di “Soci Sostenitori” e senza diritto di voto i “simpatizzanti” anche se non direttamente o indirettamente collegati al Gruppo Unicredit. 

Per ottenere l’iscrizione come “Socio Sostenitore” deve essere compilata, eventualmente anche in via telematica tramite il sito della Associazione, domanda su apposito modulo che evidenzi la presentazione del “Socio Sostenitore” da parte di un Iscritto e/o di un Fiduciario o membro dello Staff o dell’Ufficio di Presidenza.

Possono ricoprire di norma cariche statutarie, come precisato nei successivi articoli, gli associati iscritti continuativamente all’Associazione da almeno due anni, esclusi i Soci Sostenitori”. 

Art. 4

Quota associativa

Gli associati sono tenuti a versare una quota annua il cui ammontare viene stabilito con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza. Il versamento delle quote non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili. Fanno eccezione i soli superstiti che intendono subentrare al coniuge associato, tenuti al versamento della quota associativa dall’anno successivo a quello del decesso. 

Art. 5

Diritti e doveri degli associati

L’adesione all’Associazione comporta:

  1. l’accettazione e l’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dai competenti Organi;
  2. il riconoscimento e la delega all’Associazione del diritto di rappresentare e tutelare gli interessi degli associati e della categoria presso i vari Enti competenti nazionali e sopranazionali;
  3. l’obbligo di provvedere al pagamento anticipato della quota sociale annua;
  4. il dovere di indicare per iscritto all’Associazione il proprio indirizzo, recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica e di notificare alla stessa le eventuali successive variazioni;
  5. il dovere di comunicare, a richiesta dell’Associazione e nel rispetto della vigente Normativa in materia di “privacy”, eventuali altri dati personali necessari allo svolgimento dell’attività sociale;
  6. la possibilità di fornire collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei fini associativi. 

Art. 6

Decadenza della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per morosità;
  3. per esclusione.

Le dimissioni devono essere rassegnate in forma scritta, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo e non esonerano l’associato dimissionario dall’obbligo del pagamento delle quote arretrate e della quota relativa all’esercizio in corso alla data delle sue dimissioni né, tanto meno, gli conferiscono il diritto al rimborso delle quote associative versate.

La morosità determina la decadenza dalla qualifica di associato, deve perdurare da almeno un anno e deve essere notificata dando termine al fine della regolarizzazione. 

Ove ad un associato vengano addebitate azioni disonorevoli od immorali, l’Ufficio di Presidenza, ascoltate, se del caso, le spiegazioni dell’interessato, può proporne la esclusione alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

L’esclusione dell’associato opera anche per la indegnità dello stesso che, con la sua condotta, comprometta il buon nome dell’Associazione e comunque compia azioni ritenute scorrette o indecorose. 

Art. 7

Patrimonio sociale

L’Associazione ha patrimonio illimitato costituito da:

  1. contributi annuali degli associati;
  2. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. erogazioni, donazioni, eventuali contributi e/o versamenti a patrimonio effettuati da enti ed organismi pubblici e/o privati e da lasciti di enti e/o privati;
  4. da beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione;
  5. da qualsiasi altro valore che, per acquisti, lasciti, donazioni ed elargizioni finalizzate, venga in possesso dell’Associazione.

Le entrate dell’Associazione sono finalizzate alla migliore gestione delle attività. 

Art. 8

Organi sociali

Sono organi dell’Associazione

  1. Ufficio di Presidenza
  2. Assemblea degli associati
  3. Consiglio Nazionale;
  4. Fiduciari Regionali
  5. Collegio dei Revisori dei conti. 

Art. 9

Assemblea degli associati

L’Assemblea degli associati si tiene, in via ordinaria ed in via straordinaria, presso la sede dell’Associazione in Roma o in altro luogo designato dall’Ufficio di Presidenza.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per approvare il bilancio annuale, per ratificare i risultati delle elezioni dei Fiduciari nonché le eventuali sostituzioni o cooptazioni decise dal Consiglio Nazionale di cui al successivo art.15 e per eleggere i componenti del Collegio dei Revisori.

L’Assemblea per l’approvazione del bilancio dovrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare in materia di:

  • modifiche dello Statuto;
  • ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Nazionale;
  • scioglimento dell’Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega, fino ad un massimo di 30 associati.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea, nel rispetto della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti. 

Art. 10

Convocazione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni

L’Assemblea è convocata a cura del Presidente dell’Associazione o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni avvengono a mezzo avviso da inviare agli associati, per posta ordinaria e/o elettronica o anche tramite la rivista dell’Associazione, almeno 15 giorni prima del giorno fissato e devono contenere, oltre agli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgerà l’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione se è presente, direttamente o per delega, almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione:

  • l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei votanti;
  • l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato almeno il 10% degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza del 66,66% dei votanti. 

Art. 11

Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.

L’Assemblea, su indicazione del Presidente, nomina tra i presenti il segretario per la stesura del verbale e gli eventuali scrutatori.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell’Assemblea e regola discussione e votazioni. 

Art. 12

Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Spetta all’Ufficio di Presidenza assumere iniziative in merito a:

  • adesione ad altre associazioni/federazioni;
  • fusioni/incorporazioni;
  • modifiche statutarie;
  • esclusione soci.

Propone al Consiglio Nazionale:

  • il/i nominativi per l’elezione a Segretario dell’Associazione;
  • la nomina del Tesoriere/Contabile e di altro personale eventualmente necessario per l’andamento amministrativo e/o per fornire consulenza/assistenza agli associati;
  • i nominativi da sottoporre all’Assemblea per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti;
  • il numero dei Fiduciari regionali per ciascuna Area territoriale;
  • i nominativi da cooptare nel Consiglio Nazionale a norma dell’art. 15 dello Statuto;
  • la misura delle quote sociali e le relative modalità di versamento;
  • l’ammontare dei compensi e dei rimborsi spese da riconoscere agli Organi dell’Associazione, al Presidente Onorario e al Tesoriere/Contabile, nonché ogni altro compenso da riconoscere ad eventuali collaboratori.

Inoltre:

  • esamina la situazione economico-patrimoniale predisposta dal Tesoriere Contabile da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
  • nomina i componenti della Commissione di scrutinio di cui all’art. 15;
  • valuta la sussistenza dei requisiti per l’accettazione della candidatura a Presidente ed a Vice Presidente;
  • valuta la sussistenza dei requisiti per l’accettazione della candidatura a Fiduciario regionale.

Le decisioni dell’Ufficio di Presidenza sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. 

Art. 13

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l’organo operativo dell’Associazione ed è composto da:                 

  • Presidente
  • Vice Presidenti
  • Fiduciari Regionali
  • Segretario 

Allo stesso competono le seguenti attribuzioni:

  1. determina l’indirizzo generale dell’Associazione e delibera sull’attività;
  2. esamina ed approva la situazione economico-patrimoniale annuale da sottoporre all’Assemblea degli associati;
  3. elegge, fra gli associati residenti in Roma, il Presidente dell’Associazione su proposta del Consigliere più anziano per età ed i Vice Presidenti (minimo uno, massimo tre) questi ultimi su proposta del Presidente;
  4. elegge, fra gli associati residenti in Roma, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, il Segretario dell’Associazione;
  5. nomina, fra gli associati residenti in Roma, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, il Tesoriere/Contabile e altro personale eventualmente necessario per l’andamento amministrativo e/o per fornire consulenza/assistenza agli associati;
  6. elegge per cooptazione i Fiduciari regionali nei casi previsti dall’art. 15;
  7. approva, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, la misura delle quote associative;
  8. approva, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, l’ammontare di eventuali compensi e dei rimborsi spese da riconoscere agli Organi dell’Associazione, al Presidente Onorario e al Tesoriere/Contabile, nonché ogni altro compenso o rimborso spese da riconoscere ad eventuali collaboratori.
  9. propone all’Assemblea degli associati, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza, i Revisori dei conti da eleggere;
  10. delibera sulle modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea degli associati;
  11. delibera sul numero dei Fiduciari Regionali per ciascuna Area;
  12. delibera sulla adesione ad altre organizzazioni/federazioni, nonché su fusioni/incorporazioni;
  13. delibera in merito all’ingresso ed alla esclusione di associati;
  14. è facoltizzato a conferire mandati a singole persone o commissioni per il compimento di atti, o per lo studio di questioni inerenti all’attività dell’Associazione, privilegiando, nella scelta, gli associati;
  15. delibera la convocazione dell’Assemblea straordinaria degli associati per lo scioglimento dell’Associazione;
  16. delibera su quanto altro rientri nelle proprie funzioni ed attribuzioni;
  17. ha facoltà di conferire, ove lo ritenga opportuno, la qualifica di Presidente Onorario al Presidente che lascia l’incarico in riconoscimento di particolari meriti acquisiti nello svolgimento della sua attività a favore dell’Associazione. 

In caso di dimissioni del Presidente e qualora anche i Vice Presidenti si siano resi dimissionari, il Consiglio Nazionale, presieduto in questa circostanza dal membro più anziano per età, li sostituirà a tutti gli effetti e, entro e non oltre due mesi, dovrà provvedere ad eleggere il Presidente ed uno o più Vice Presidenti dell’Associazione anche a mezzo di referendum scritto.

In mancanza delle nomine trascorsi 6 mesi l’Associazione andrà sciolta con le modalità di cui all’art. 22. 

Art. 14

Adunanze del Consiglio Nazionale

Le adunanze del Consiglio Nazionale sono: ordinarie e straordinarie. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato in via ordinaria almeno una volta all’anno, di norma entro il primo quadrimestre, per l’approvazione del consuntivo annuale.

La convocazione del Consiglio – ordinario o straordinario - avviene a cura del Presidente dell’Associazione mediante posta elettronica da inviarsi ai Componenti il Consiglio almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per coloro i quali non siano in possesso di indirizzo mail, la convocazione avverrà per lettera raccomandata, fax o telegramma sempre almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo dove si terrà l’adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

Le adunanze del Consiglio Nazionale si considerano regolarmente costituite   quando sia presente o rappresentata, mediante delega ad altro consigliere, almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Nei casi di urgenza, o per altro plausibile motivo, il Consiglio Nazionale potrà essere chiamato a pronunziarsi a mezzo referendum scritto, secondo le modalità dell’art.15. La delibera ottenuta attraverso il referendum si intende valida qualunque sia il numero dei votanti. Quando si debba deliberare su modifiche statutarie occorre la partecipazione al referendum di almeno la metà più uno dei Componenti.

Degli argomenti trattati e delle deliberazioni prese deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Il verbale deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio nella seduta immediatamente successiva e quindi conservato assieme ai precedenti in ordine cronologico.

Il Verbale potrà essere redatto da persona designata dall’Ufficio di Presidenza anche esterna al Consiglio e che pertanto presenzierà ai lavori. 

Art. 15

Fiduciari regionali – Aree territoriali

I Fiduciari regionali rappresentano gli associati nelle rispettive aree di competenza le quali possono comprendere anche più di una regione. Esse sono attualmente così distinte:

1) Piemonte e Valle d’Aosta; 2) Lombardia; 3) Liguria; 4) Trentino Alto Adige e Veneto; 5) Friuli Venezia Giulia; 6) Emilia Romagna; 7) Toscana; 8) Lazio, Sardegna ed Estero; 9) Abruzzo, Molise, Basilicata; 10) Marche; 11) Umbria; 12) Campania; 13) Puglia; 14) Calabria e Sicilia orientale; 15) Sicilia occidentale.

Le Aree possono essere modificate, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, con delibera del Consiglio Nazionale.

Ogni Area è rappresentata da uno o più fiduciari che di diritto sono anche componenti del Consiglio Nazionale.

Il numero dei Fiduciari per ciascuna Area è determinato, in relazione a particolari esigenze, dal Consiglio Nazionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza.

I Fiduciari, oltre ad essere iscritti all’Associazione da almeno due anni, non debbono svolgere o aver svolto negli ultimi due anni, a meno di espressa deroga da parte del Consiglio Nazionale, attività in associazioni o società con finalità istituzionali analoghe o contrarie a quelle dell’Associazione stessa.

I Fiduciari sono eletti tra e dagli iscritti all’Associazione residenti nelle rispettive Aree. Essi devono essere titolari di pensione diretta, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I requisiti perché le singole candidature siano valide ed accolte sono:

  • normale risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca;
  • insussistenza di addebiti dimostrati relativi a comportamenti e/o azioni disonorevoli o immorali;
  • riconosciute capacità organizzative e di relazione necessarie per il corretto svolgimento del mandato.

La valutazione circa la sussistenza o meno dei sopra indicati requisiti è demandata all’Ufficio di Presidenza.

Le candidature così definite formeranno le liste elettorali di ciascuna Area.

Le elezioni avvengono per referendum scritto e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Le buste contenenti le dichiarazioni di voto sono inviate dai singoli associati all’Ufficio di Presidenza dell’Associazione in Roma che provvede a consegnarle, chiuse, alla Commissione di scrutinio composta di tre elementi scelti dall’Ufficio di Presidenza tra gli associati residenti in Roma.

La commissione, espletate tutte le operazioni di scrutinio, compila il verbale dei risultati e lo consegna al Presidente. Questi proclama gli eletti e provvede a dare agli interessati notizia dell’esito del referendum.

Risulteranno eletti i nominativi che in ciascuna area territoriale abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.

Qualora per qualsiasi motivo un Fiduciario regionale venga a cessare dalle funzioni si provvederà a sostituirlo, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, per cooptazione a maggioranza di voti da parte del Consiglio Nazionale, fermi i requisiti di cui al precedente comma 5. 

Tale procedura si attuerà anche nel caso di nomina di Fiduciario per l’istituzione di una nuova Area territoriale.

In ogni caso il Fiduciario così eletto dura in carica sino alla data di scadenza del quadriennio di cui al comma 4 del presente articolo. 

Art. 16

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti di norma debbono essere iscritti all’Associazione da almeno tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia nei rapporti con gli iscritti che nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente anziano.

Inoltre:

  1. presiede di diritto l’Assemblea ed il Consiglio Nazionale;
  2. dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale;
  3. proclama i Fiduciari Regionali eletti;
  4. vigila per l’attuazione ed il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
  5. sottopone all’Ufficio di Presidenza proposte e questioni che interessano gli associati e la categoria;
  6. convoca l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Nazionale.

Il Presidente ed i Vice Presidenti vengono eletti nel primo quadrimestre del secondo anno di attività del Consiglio Nazionale che li nomina (in sede di approvazione del bilancio consuntivo), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora per un motivo qualsiasi la carica di Presidente dovesse rimanere vacante, i Vice Presidenti dovranno indire, anche per referendum scritto, entro e non oltre due mesi, l’elezione del nuovo Presidente da parte del Consiglio Nazionale. Qualora anche i Vice Presidenti siano indisponibili, il Consigliere anziano procederà a convocare entro il termine di due mesi il Consiglio Nazionale per la elezione del nuovo Presidente e dei nuovi Vice Presidenti. 

Art. 17

Poteri di firma

Per quietanzare, riscuotere, aprire conti correnti in nome dell’Associazione occorre la firma del Presidente e di almeno uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente è facoltizzato ad effettuare prelevamenti e pagamenti sino al limite di euro 2.000,00 per singola operazione, nonché pagamenti riferiti a contributi di legge senza alcun limite di importo. Oltre il suddetto limite di 2.000,00 euro è necessaria la firma abbinata del Presidente e di uno dei Vice Presidenti o del Segretario.

Il Presidente è inoltre facoltizzato ad utilizzare lo strumento informatico (banca on-line) ed è titolare dell’apposita “chiavetta”; nel caso di operazioni il cui importo superi le sue facoltà dovrà operare sulla base di documento giustificativo che presenti le firme di autorizzazione previste dal comma precedente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le operazioni che non eccedano il limite dei 2.000,00 euro verranno effettuate allo sportello con firma congiunta di uno dei Vice Presidenti e del Segretario; per gli importi eccedenti il limite dei 2.000,00 euro sarà necessaria la firma abbinata del Vice Presidente anziano con un altro Vice Presidente o col Segretario. 

Art. 18

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Revisori effettivi e da tre supplenti nominati dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Nazionale.

I Revisori debbono essere scelti tra gli associati che non facciano parte del Consiglio Nazionale stesso e che siano residenti nel Lazio, anche se non iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori cura il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferisce al Presidente ed al Consiglio Nazionale.

Si riunisce almeno una volta all’anno per il controllo di tutti i documenti che concorrono alla compilazione della situazione economico-patrimoniale annuale, effettua la verifica contabile della situazione stessa e predispone un parere scritto da sottoporre al Presidente ed al Consiglio Nazionale in occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

Il revisore eventualmente nominato nel corso del quadriennio dura in carica fino alla data di scadenza del quadriennio stesso. 

Art. 19

Segretario e Tesoriere Contabile

Il Segretario dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Nazionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza.

Deve essere scelto tra gli associati residenti a Roma, dura in carica quattro anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio Nazionale che lo ha eletto.

Qualora per qualsiasi motivo il Segretario venisse a cessare dalle sue funzioni, il Consiglio Nazionale provvederà a nominarne un altro e questi durerà in carica sino all’epoca in cui il Segretario sostituito avrebbe maturato il suo periodo quadriennale.

Il Segretario ha compiti di natura amministrativa; con specifica delega svolge anche attività di contabilità e tesoreria a meno che il Consiglio Nazionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, non nomini un Tesoriere /Contabile la cui carica ha durata quattro anni e comunque fino a ché resta in carica il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario dell’Associazione è un membro a tutti gli effetti del Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere/Contabile partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. 

Art. 20

Esercizio finanziario – Bilancio

L’esercizio dura un anno e coincide con l’anno solare.

Per ogni esercizio deve essere compilata una situazione economico-patrimoniale da sottoporre per l’approvazione, previa verifica da parte del Collegio dei Revisori, al Consiglio Nazionale e successivamente all’Assemblea degli associati.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono ammesse eventuali elargizioni a titolo di liberalità su delibera del Consiglio Nazionale. 

Art. 21

Presidente onorario

Viene nominato dal Consiglio Nazionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza in riconoscimento di particolari meriti acquisiti nello svolgimento della sua attività a favore dell’Associazione. 

Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. 

Art. 22

Scioglimento dell’Associazione

Spetta unicamente ad una Assemblea straordinaria degli associati, convocata per referendum su deliberazione del Consiglio Nazionale, decidere in merito allo scioglimento dell’Associazione ed alle modalità di liquidazione del patrimonio sociale. La decisione sarà considerata esecutiva se abbia ottenuto l’approvazione di una maggioranza pari a due terzi dei votanti. 

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 23

Disposizioni generali

Qualsiasi reclamo dovrà essere fatto per iscritto ed indirizzato al Presidente dell’Associazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

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